Risparmio energetico: valvole e contabilizzatori nei condomini

Entro il 31 dicembre 2016, i condomini con riscaldamento centralizzato sono obbligati a installare le valvole termostatiche e contabilizzatori, secondo quanto prescritto dal DLgs n. 102/2014, modificato dal D.Lgs. n. 141/2016: che cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2017, per gli appartamenti dei condomìni dotati di riscaldamento centralizzato va in vigore l’obbligo – corredato di apposite sanzioni – di installare valvole termostatiche e contabilizzatori del calore.
Lo scopo è quello di contenere la spesa energetica delle abitazioni, conformemente al “pacchetto clima-energia 20-20-20” adottato in seno al Protocollo di Kyoto. Gli ultimi condomìni stanno adeguando gli impianti, dato che i lavori vanno fatti quando sono spenti, tra aprile e ottobre, e si può “sfuggire” all’obbligo di adeguamento solo per impedimenti tecnici motivati e certificati. A luglio, il D.Lgs. n. 102/2014 è stato oggetto di un primo “decreto correttivo” (D.Lgs. n. 141/2016), volto a chiudere una procedura d’infrazione, il quale ha comunque confermato i termini e le sanzioni già previste, senza concedere nessuna proroga.

Per il dissesto idrogeologico in arrivo 100 milioni di finanziamenti

Previsto da numerosi provvedimenti (tra cui la legge sulla “green economy” n. 221/2015 e il D.L. “Competitività” n. 91/2014), il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» viene ora finanziato e regolato dal D.P.C.M. 14 luglio 2016.

Le risorse destinate all’efficace avanzamento dei progetti delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sono rese immediatamente “cantierabili” attraverso il decreto, che stanzia 24 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 26 milioni di euro nel 2018.
I finanziamenti vengono attribuiti ai presidenti delle Regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, e suddivise secondo la Legge di stabilita’ 2014 all’80% nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord.
I finanziamenti sono destinati alla redazione del progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l’elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati prima della data di assegnazione dei fondi.
Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi. Priorità è riservata ai progetti di interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», oltre a progetti selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo). Tra i criteri di selezione, vi sono sia la destinazione alla mitigazione del rischio sia la destinazione alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

Attuata la direttiva 2014/34/UE sugli apparecchi per atmosfere esplosive

Attuata la direttiva 2014/34/UE sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, tramite la pubblicazione sul S.O. n. 16 allaGazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.

Tra le numerose disposizioni:

–  requisiti essenziali di sicurezza e di salute dei prodotti per essere immessi sul mercato;

–  obblighi per fabbricanti, importatori e distributori;

– principi generali, regole e condizioni per l’apposizione della marcatura Ce e di altre marcature;

– procedure di valutazione, conformità (dichiarazione e organismi di valutazione) e notifiche (domanda, procedura e modifica);

– organismi notificati: prescrizioni, obblighi, affiliate e subappaltatori;

– vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell’unione;

– procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi;

– sanzioni.

Ratificati in Italia sei importanti accordi internazionali ambientali

La legge n. 79/2016 di ratifica di sei importanti accordi internazionali ambientali consentirà al nostro Paese di aderire ufficialmente, dandovi esecuzione, al Protocollo di cooperazione in tema di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e al Protocollo di Kiev sulla VAS in un contesto transfrontaliero. Sempre grazie alla stessa l’Italia rimane allineata agli “aggiornamenti” apportati al Protocollo di Kyoto in materia di emissioni e alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) in un contesto transfrontaliero.
In vigore dal 26 maggio 2016, il provvedimento riguarda, rispettivamente, l’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e l’Accordo UE-Islanda per l’attuazione dell’Emendamento di Doha in tema di obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni, il Protocollo di cooperazione in tema di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, gli emendamenti alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) in un contesto transfrontaliero e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica (VAS) in un contesto transfrontaliero. La legge n. 79/2016 consente, altresì, di attuare in ambito italiano le disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 che riguardano la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (art. 4) e il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni (art. 12).
Oltre alle disposizioni dedicate all’autorizzazione alla ratifica (art. 1) e all’ordine di esecuzione degli accordi (art. 2), il “Capo I” della Legge n. 79/2016 fornisce un quadro delle definizioni relative alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 e al Protocollo di Kyoto alla UNFCCC del 1997 (art. 3).
Proseguendo, il Capo II (artt. 4-6) fissa le norme di adeguamento all’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In tale ottica, gli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 79/2016 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013.

Controllo dell’amianto sulle scuole, si farà con i droni

Mappare con i droni l’amianto presente nelle scuole per progettare e realizzare interventi di bonifica. È quanto prevede il Protocollo d’Intesa firmato ieri da ItaliaSicura, la Struttura di missione per la riqualificazione dell’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La novità contenuta nel documento è appunto il ricorso alle più moderne tecnologie di telerilevamento - droni dotati di telecamere ad alta risoluzione - e il consolidamento di un progetto pilota che dia per la prima volta una dimensione omogenea del fenomeno a livello nazionale.

I fondi del Governo per la sicurezza delle scuole – spiega la nota di Palazzo Chigi – comprendono anche le attività di rimozione dell’amianto: 400 milioni di euro sono stati stanziati a giugno 2014 – in continuità con i 150 milioni del ‘Decreto del Fare’. Molte Regioni, nelle proprie graduatorie, hanno dato la priorità agli interventi di bonifica dell’amianto nelle scuole, riducendo di molto il numero di istituti ancora interessati. Anche i 905 milioni di euro previsti dall’operazione possono finanziare interventi di questo tipo. I primi 1.215 cantieri sono stati già avviati

Aperto lo sportello dei fondi per l’efficienza energetica nelle scuole

Con un comunicato nella GU del 21 aprile 2016, il Ministero dell’ambiente avvisa dell’apertura dello sportello per le domande di concessione di finanziamenti agevolati per l’efficienza energetica delle scuole, università e asili nido.

Dal 21 aprile e fino alle 17.00 del 19 ottobre (180° giorno successivo alla pubblicazione del bando) possono essere presentate le domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato previste dal decreto interministeriale 14 aprile 2015 n. 66 e dal decreto ministeriale 22 febbraio 2016 n. 40. I fondi sono destinati al miglioramento dell’efficienza energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido.

I soggetti che possono presentare domanda sono:
a) “soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all’istruzione universitaria, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”;
b) “Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici di cui alla lettera a)”;
c) fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.
I fondi destinati all’efficientamento energetico degli edifici scolastici ammontano a più di 247 milioni di euro a valere sul Fondo Kyoto (Fondo Rotativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1110, della legge 296/2006).

Terza edizione del manuale UE sugli “Appalti verdi”

La Commissione europea ha comunicato nei giorni scorsi di avere rilasciato la terza edizione del manuale “Buying Green”  la guida agli appalti verdi secondo le nuove regole Ue diretta alle Pubbliche Amministrazioni e aziende. Il volume “Buying Green” è il principale documento della Commissione europea per aiutare la pubblica Amministrazione negli acquisti di beni e servizi con un minor impatto ambientale e risulta anche un utile riferimento per le aziende che vogliono partecipare agli appalti verdi, L’adozione di un simile strumento è indispensabile per una vera politica ambientale su cambiamenti climatici, uso delle risorse e consumo e produzione sostenibili.

Legge n. 221/2015… incentivi ai servizi ecosistemici e ambientali

L’art. 70 della legge n. 221/2015 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti all’introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.
Per l’appunto, tale sistema di “pagamento dei PSEA dovrà servire a dare un valore di mercato ai “Servizi Ecosistemici e Ambientali”, individuando i servizi (come la fissazione del carbonio nelle foreste, la regimazione delle acque, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, l’utilizzo di beni demaniali per produzioni energetiche ecc.) che siano remunerativi e le relative modalità di pagamento.
I beneficiari finali degli introiti così ottenuti dovranno essere i Comuni, le Aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni.
Tra l’altro, i decreti delegati dovranno:
- prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
- coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
- introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa.

Formaldeide: adesso è cancerogena

Il 1 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento UE n. 605/2014 che ha riclassificato alcuni composti chimici, tra cui alcune aldeidi. Una modifica di grande rilievo riguarda la cancerogenicità della formaldeide, attesa da anni. La nuova classificazione della formaldeide richiede il tempestivo di aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine tassativo di 30 giorni.

La nuova classificazione della formaldeide richiede il tempestivo di aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine tassativo di 30 giorni (art. 29 TU) dal 1 gennaio 2016. Infatti ora la VdR ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IX Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 inerente la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, che prevede una metodologia di valutazione molto più rigorosa di quella delineata per il “comune” rischio chimico.

Armonizzazione europea sulle attrezzature a pressione, “uscito” il decreto

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/68/UE. La direttiva riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla commercializzazione di attrezzature a pressione (nuove o usate) e la verifica della conformità agli standard di sicurezza. Aggiorna così la disciplina vigente a livello europeo.
La Direttiva Apparecchi a Pressione (PED “Pressure Equipment Directive”) la 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come stabilito dall’art. 50 della direttiva 2014/68/UE, sarà abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.
La PED è una direttiva di prodotto recepita in Italia con il D.Lgs. n. 93/2000 ed è diventata cogente dal 30 maggio 2002, sostituendo le precedenti disposizioni nazionali. Le sue norme (così come quelle della nuova direttiva recepita) si applicano alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i grandi container da trasporto merci, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, ecc.
I requisiti di sicurezza delle attrezzature a pressione sono suddivisi in requisiti generali e specifici (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In base ad essi le attrezzature a pressione devono essere progettate, fabbricate, controllate e installate.
Il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
– eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
– applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
– informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
Tutti gli operatori economici nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alle norme della nuova direttiva, quindi sottoposte alle procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE.