Dalla UE largo ai biocarburanti

Le norme da introdurre dovranno promuovere la transizione verso i biocarburanti e contestualmente limitare gli effetti dei gas ad effetto serra di origine antropica che verranno prodotti dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni: insomma, la transizione deve essere “governata” poiché tali emissioni potrebbero annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all’uso dei biocarburanti.
La “Legge di delegazione europea 2015” (Legge 12 agosto 2016, n. 170) ha conferito al Governo la delega ad adottare, tra gli altri, anche un decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2015/1513, che ha modificato le seguenti direttive:
1) direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel,
2) direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Tali direttive hanno posto in capo agli Stati membri UE obblighi di:
- ridurre fino al 10% entro il 2020 l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra (art. 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE);
- raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10% del consumo finale di energia (art. 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE).
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra.
La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha previsto che gli Stati membri predisponessero il “National Renewable Energy Action Plan” (NREAP), destinato a contenere gli obiettivi e le principali azioni intraprese per coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali.
La direttiva 2009/28/CE è stata recepita del D.Lgs. n. 28/2011, che ha definito – tramite una serie di decreti attuativi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico – strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per realizzare gli obiettivi fissati per il 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.
In tale contesto è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) che contiene la strategia per il perseguimento dell’obiettivo nazionale in tema di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Risparmio energetico: valvole e contabilizzatori nei condomini

Entro il 31 dicembre 2016, i condomini con riscaldamento centralizzato sono obbligati a installare le valvole termostatiche e contabilizzatori, secondo quanto prescritto dal DLgs n. 102/2014, modificato dal D.Lgs. n. 141/2016: che cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2017, per gli appartamenti dei condomìni dotati di riscaldamento centralizzato va in vigore l’obbligo – corredato di apposite sanzioni – di installare valvole termostatiche e contabilizzatori del calore.
Lo scopo è quello di contenere la spesa energetica delle abitazioni, conformemente al “pacchetto clima-energia 20-20-20” adottato in seno al Protocollo di Kyoto. Gli ultimi condomìni stanno adeguando gli impianti, dato che i lavori vanno fatti quando sono spenti, tra aprile e ottobre, e si può “sfuggire” all’obbligo di adeguamento solo per impedimenti tecnici motivati e certificati. A luglio, il D.Lgs. n. 102/2014 è stato oggetto di un primo “decreto correttivo” (D.Lgs. n. 141/2016), volto a chiudere una procedura d’infrazione, il quale ha comunque confermato i termini e le sanzioni già previste, senza concedere nessuna proroga.

Per il dissesto idrogeologico in arrivo 100 milioni di finanziamenti

Previsto da numerosi provvedimenti (tra cui la legge sulla “green economy” n. 221/2015 e il D.L. “Competitività” n. 91/2014), il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» viene ora finanziato e regolato dal D.P.C.M. 14 luglio 2016.

Le risorse destinate all’efficace avanzamento dei progetti delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sono rese immediatamente “cantierabili” attraverso il decreto, che stanzia 24 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 26 milioni di euro nel 2018.
I finanziamenti vengono attribuiti ai presidenti delle Regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, e suddivise secondo la Legge di stabilita’ 2014 all’80% nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord.
I finanziamenti sono destinati alla redazione del progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l’elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati prima della data di assegnazione dei fondi.
Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi. Priorità è riservata ai progetti di interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», oltre a progetti selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo). Tra i criteri di selezione, vi sono sia la destinazione alla mitigazione del rischio sia la destinazione alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.