Armonizzazione europea sulle attrezzature a pressione, “uscito” il decreto

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/68/UE. La direttiva riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla commercializzazione di attrezzature a pressione (nuove o usate) e la verifica della conformità agli standard di sicurezza. Aggiorna così la disciplina vigente a livello europeo.
La Direttiva Apparecchi a Pressione (PED “Pressure Equipment Directive”) la 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come stabilito dall’art. 50 della direttiva 2014/68/UE, sarà abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.
La PED è una direttiva di prodotto recepita in Italia con il D.Lgs. n. 93/2000 ed è diventata cogente dal 30 maggio 2002, sostituendo le precedenti disposizioni nazionali. Le sue norme (così come quelle della nuova direttiva recepita) si applicano alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i grandi container da trasporto merci, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, ecc.
I requisiti di sicurezza delle attrezzature a pressione sono suddivisi in requisiti generali e specifici (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In base ad essi le attrezzature a pressione devono essere progettate, fabbricate, controllate e installate.
Il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
– eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
– applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
– informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
Tutti gli operatori economici nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alle norme della nuova direttiva, quindi sottoposte alle procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE.