Dalla UE largo ai biocarburanti

Le norme da introdurre dovranno promuovere la transizione verso i biocarburanti e contestualmente limitare gli effetti dei gas ad effetto serra di origine antropica che verranno prodotti dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni: insomma, la transizione deve essere “governata” poiché tali emissioni potrebbero annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all’uso dei biocarburanti.
La “Legge di delegazione europea 2015” (Legge 12 agosto 2016, n. 170) ha conferito al Governo la delega ad adottare, tra gli altri, anche un decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2015/1513, che ha modificato le seguenti direttive:
1) direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel,
2) direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Tali direttive hanno posto in capo agli Stati membri UE obblighi di:
- ridurre fino al 10% entro il 2020 l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra (art. 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE);
- raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10% del consumo finale di energia (art. 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE).
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra.
La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha previsto che gli Stati membri predisponessero il “National Renewable Energy Action Plan” (NREAP), destinato a contenere gli obiettivi e le principali azioni intraprese per coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali.
La direttiva 2009/28/CE è stata recepita del D.Lgs. n. 28/2011, che ha definito – tramite una serie di decreti attuativi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico – strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per realizzare gli obiettivi fissati per il 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.
In tale contesto è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) che contiene la strategia per il perseguimento dell’obiettivo nazionale in tema di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Risparmio energetico: valvole e contabilizzatori nei condomini

Entro il 31 dicembre 2016, i condomini con riscaldamento centralizzato sono obbligati a installare le valvole termostatiche e contabilizzatori, secondo quanto prescritto dal DLgs n. 102/2014, modificato dal D.Lgs. n. 141/2016: che cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2017, per gli appartamenti dei condomìni dotati di riscaldamento centralizzato va in vigore l’obbligo – corredato di apposite sanzioni – di installare valvole termostatiche e contabilizzatori del calore.
Lo scopo è quello di contenere la spesa energetica delle abitazioni, conformemente al “pacchetto clima-energia 20-20-20” adottato in seno al Protocollo di Kyoto. Gli ultimi condomìni stanno adeguando gli impianti, dato che i lavori vanno fatti quando sono spenti, tra aprile e ottobre, e si può “sfuggire” all’obbligo di adeguamento solo per impedimenti tecnici motivati e certificati. A luglio, il D.Lgs. n. 102/2014 è stato oggetto di un primo “decreto correttivo” (D.Lgs. n. 141/2016), volto a chiudere una procedura d’infrazione, il quale ha comunque confermato i termini e le sanzioni già previste, senza concedere nessuna proroga.

Aperto lo sportello dei fondi per l’efficienza energetica nelle scuole

Con un comunicato nella GU del 21 aprile 2016, il Ministero dell’ambiente avvisa dell’apertura dello sportello per le domande di concessione di finanziamenti agevolati per l’efficienza energetica delle scuole, università e asili nido.

Dal 21 aprile e fino alle 17.00 del 19 ottobre (180° giorno successivo alla pubblicazione del bando) possono essere presentate le domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato previste dal decreto interministeriale 14 aprile 2015 n. 66 e dal decreto ministeriale 22 febbraio 2016 n. 40. I fondi sono destinati al miglioramento dell’efficienza energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido.

I soggetti che possono presentare domanda sono:
a) “soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all’istruzione universitaria, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”;
b) “Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici di cui alla lettera a)”;
c) fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.
I fondi destinati all’efficientamento energetico degli edifici scolastici ammontano a più di 247 milioni di euro a valere sul Fondo Kyoto (Fondo Rotativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1110, della legge 296/2006).

Rinnovabili il GSE aggiorna contatore degli oneri da fonti non FV

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha reso noto che il 31 luglio è stato aggiornato il Contatore degli oneri, ovvero del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici.
Il costo indicativo annuo è risultato di 5,736 miliardi di euro, 14 milioni in più rispetto al 30 giugno.

Risultano mancare 64 milioni al raggiungimento dei 5,8 miliardi, stabilito dall’art. 3 del D.M. 6/7/2012 come tetto annuo, ma c’è da considerare che il nuovo decreto dovrebbe introdurre una nuova metodologia di conteggio.
Quando il decreto entrerà in vigore il costo degli impianti vincitori di aste e registri non verrà più attribuito alla data di svolgimento del registro, ma alla presunta data di entrata in esercizio, in tal modo si dovrebbe arrivare ai 5,8 miliardi in molto più tempo. Ci sono a tutt’oggi impianti che pur avendo ottenuto il diritto all’incentivazione con aste e registri non sono ancora stati realizzati. Secondo il nuovo contatore il loro costo verrà attribuito al futuro.
Il tal modo secondo i calcoli le risorse dovrebbero essere garantite fino alla fine del 2016. Tutto in linea teorica, perché il nuovo decreto non è ancora stato pubblicato. Informazioni che circolano parlano però di bozza definitiva e dell’attesa di pochi mesi per la sua pubblicazione ufficiale.

Diagnosi energetica grandi imprese nuovi chiarimenti dal Ministero

Il Ministero dello sviluppo economico con un documento di maggio 2015 ha chiarito le modalità per effettuare la diagnosi energetica cui sono obbligate le grandi imprese dal 5 dicembre 2015 ex Dlgs 102/2014. L’obbligo discende in particolare dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014 che ha recepito la “direttiva efficienza energetica” 2012/27/Ue e riguarda sia le grandi imprese (come individuate dai criteri dimensionali e di fatturato dalla disciplina Ue) sia le imprese “energivore”. Il documento precisa, tra l’altro che soggetti competenti a fare la diagnosi fino al 19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione dell’energia, auditor energetici, dopo tale data solo da soggetti certificati da organismi accreditati.

Se la diagnosi energetica è stata eseguita prima del 5 dicembre 2015 rimane “valida” se è stata conforme ai criteri minimi ex allegato 2, Dlgs 102/2014 ed è valida 4 anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive vanno presentate decorsi 4 anni dalla prima, obbligo che vale anche per le diagnosi “valide” eseguite prima (cioè una diagnosi fatta nel 2013 scadrà nel 2017).

Arriva l’eclissi di sole e Terna impone il fermo agli impianti FER

Per evitare squilibri sulla rete elettrica, Terna ha imposto ai produttori il distacco per 24 ore degli impianti eolici e fotovoltaici con potenza superiore ai 100 kWp.

Venerdì prossimo, 20 marzo 2015, in Italia si verificherà un’eclissi parziale di sole(circa il 60%), che durerà dalle 9:00 alle 11:45. Per assicurare un adeguato livello disicurezza al sistema elettrico nazionale, i proprietari di impianti di produzione da fonte eolica e fotovoltaica con potenza superiore ai 100 kWp hanno ricevuto una comunicazione da parte del distributore che impone, per ordine di Terna, l’obbligo didistacco degli impianti per il giorno 20 marzo 2015, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, ed interesserà tutte le aree del Paese con un “livello di severità massimo”.