Legge n. 221/2015… incentivi ai servizi ecosistemici e ambientali

L’art. 70 della legge n. 221/2015 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti all’introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.
Per l’appunto, tale sistema di “pagamento dei PSEA dovrà servire a dare un valore di mercato ai “Servizi Ecosistemici e Ambientali”, individuando i servizi (come la fissazione del carbonio nelle foreste, la regimazione delle acque, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, l’utilizzo di beni demaniali per produzioni energetiche ecc.) che siano remunerativi e le relative modalità di pagamento.
I beneficiari finali degli introiti così ottenuti dovranno essere i Comuni, le Aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni.
Tra l’altro, i decreti delegati dovranno:
- prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
- coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
- introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa.

Formaldeide: adesso è cancerogena

Il 1 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento UE n. 605/2014 che ha riclassificato alcuni composti chimici, tra cui alcune aldeidi. Una modifica di grande rilievo riguarda la cancerogenicità della formaldeide, attesa da anni. La nuova classificazione della formaldeide richiede il tempestivo di aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine tassativo di 30 giorni.

La nuova classificazione della formaldeide richiede il tempestivo di aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine tassativo di 30 giorni (art. 29 TU) dal 1 gennaio 2016. Infatti ora la VdR ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IX Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 inerente la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, che prevede una metodologia di valutazione molto più rigorosa di quella delineata per il “comune” rischio chimico.

Armonizzazione europea sulle attrezzature a pressione, “uscito” il decreto

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/68/UE. La direttiva riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla commercializzazione di attrezzature a pressione (nuove o usate) e la verifica della conformità agli standard di sicurezza. Aggiorna così la disciplina vigente a livello europeo.
La Direttiva Apparecchi a Pressione (PED “Pressure Equipment Directive”) la 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come stabilito dall’art. 50 della direttiva 2014/68/UE, sarà abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.
La PED è una direttiva di prodotto recepita in Italia con il D.Lgs. n. 93/2000 ed è diventata cogente dal 30 maggio 2002, sostituendo le precedenti disposizioni nazionali. Le sue norme (così come quelle della nuova direttiva recepita) si applicano alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i grandi container da trasporto merci, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, ecc.
I requisiti di sicurezza delle attrezzature a pressione sono suddivisi in requisiti generali e specifici (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In base ad essi le attrezzature a pressione devono essere progettate, fabbricate, controllate e installate.
Il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
– eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
– applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
– informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
Tutti gli operatori economici nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alle norme della nuova direttiva, quindi sottoposte alle procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE.