Diagnosi energetica grandi imprese nuovi chiarimenti dal Ministero

Il Ministero dello sviluppo economico con un documento di maggio 2015 ha chiarito le modalità per effettuare la diagnosi energetica cui sono obbligate le grandi imprese dal 5 dicembre 2015 ex Dlgs 102/2014. L’obbligo discende in particolare dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014 che ha recepito la “direttiva efficienza energetica” 2012/27/Ue e riguarda sia le grandi imprese (come individuate dai criteri dimensionali e di fatturato dalla disciplina Ue) sia le imprese “energivore”. Il documento precisa, tra l’altro che soggetti competenti a fare la diagnosi fino al 19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione dell’energia, auditor energetici, dopo tale data solo da soggetti certificati da organismi accreditati.

Se la diagnosi energetica è stata eseguita prima del 5 dicembre 2015 rimane “valida” se è stata conforme ai criteri minimi ex allegato 2, Dlgs 102/2014 ed è valida 4 anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive vanno presentate decorsi 4 anni dalla prima, obbligo che vale anche per le diagnosi “valide” eseguite prima (cioè una diagnosi fatta nel 2013 scadrà nel 2017).

Classificazione dei rifiuti dal 1° giugno nuove regole

Dal primo giugno si parte con la piena applicabilità delle nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti.

Parliamo della decisione 955/2014/Ce che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce e  il regolamento (Ue) 1357/2014 che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo; inoltre, sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. Tale regolamento sostituisce l’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (che in Italia è dato dall’allegato I al “Codice ambientale”)

Rifiuti: in arrivo decreto ministeriale per “sottoprodotti”

La notizia trapela da un comunicato stampa pubblicato il 14 aprile 2015 sul sito ufficiale del Dicastero dell’Ambiente, secondo il quale il provvedimento “rappresenta una necessità economica non indifferente per il sistema produttivo che avrà la possibilità di reimpiegare molti dei residui derivanti dalle diverse attività, trasformandoli da ef etti indesiderati della produzione, in una vera e propria risorsa, con un abbattimento degli oneri di trattamento e senza avere impatti negativi sull’ambiente”

Adozione linee guida per rischi esposizione “FAV”

Arrivano dalla Conferenza Stato­-Regioni del 25 marzo 2015 gli atti di indirizzo per la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione a fibre artificiali vetrose. Con provvedimento 25 marzo 2015 n. 59 l’Istituzione ha adottato in relazione alle cd. “Fav” delle “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute”