Diagnosi energetica grandi imprese nuovi chiarimenti dal Ministero

Il Ministero dello sviluppo economico con un documento di maggio 2015 ha chiarito le modalità per effettuare la diagnosi energetica cui sono obbligate le grandi imprese dal 5 dicembre 2015 ex Dlgs 102/2014. L’obbligo discende in particolare dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014 che ha recepito la “direttiva efficienza energetica” 2012/27/Ue e riguarda sia le grandi imprese (come individuate dai criteri dimensionali e di fatturato dalla disciplina Ue) sia le imprese “energivore”. Il documento precisa, tra l’altro che soggetti competenti a fare la diagnosi fino al 19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione dell’energia, auditor energetici, dopo tale data solo da soggetti certificati da organismi accreditati.

Se la diagnosi energetica è stata eseguita prima del 5 dicembre 2015 rimane “valida” se è stata conforme ai criteri minimi ex allegato 2, Dlgs 102/2014 ed è valida 4 anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive vanno presentate decorsi 4 anni dalla prima, obbligo che vale anche per le diagnosi “valide” eseguite prima (cioè una diagnosi fatta nel 2013 scadrà nel 2017).