Formaldeide: adesso è cancerogena

Il 1 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento UE n. 605/2014 che ha riclassificato alcuni composti chimici, tra cui alcune aldeidi. Una modifica di grande rilievo riguarda la cancerogenicità della formaldeide, attesa da anni. La nuova classificazione della formaldeide richiede il tempestivo di aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine tassativo di 30 giorni.

La nuova classificazione della formaldeide richiede il tempestivo di aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine tassativo di 30 giorni (art. 29 TU) dal 1 gennaio 2016. Infatti ora la VdR ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IX Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 inerente la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, che prevede una metodologia di valutazione molto più rigorosa di quella delineata per il “comune” rischio chimico.

Armonizzazione europea sulle attrezzature a pressione, “uscito” il decreto

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/68/UE. La direttiva riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla commercializzazione di attrezzature a pressione (nuove o usate) e la verifica della conformità agli standard di sicurezza. Aggiorna così la disciplina vigente a livello europeo.
La Direttiva Apparecchi a Pressione (PED “Pressure Equipment Directive”) la 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come stabilito dall’art. 50 della direttiva 2014/68/UE, sarà abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.
La PED è una direttiva di prodotto recepita in Italia con il D.Lgs. n. 93/2000 ed è diventata cogente dal 30 maggio 2002, sostituendo le precedenti disposizioni nazionali. Le sue norme (così come quelle della nuova direttiva recepita) si applicano alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i grandi container da trasporto merci, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, ecc.
I requisiti di sicurezza delle attrezzature a pressione sono suddivisi in requisiti generali e specifici (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In base ad essi le attrezzature a pressione devono essere progettate, fabbricate, controllate e installate.
Il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
– eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
– applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
– informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
Tutti gli operatori economici nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alle norme della nuova direttiva, quindi sottoposte alle procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE.

Le risposte del Ministero a 6 interpelli in materia di sicurezza

Il 29 dicembre sono state pubblicate sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali le risposte a sei nuovi interpelli, di seguito i contenuti:
Con l’interpello n. 11/2015 inviato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, viene data risposta ad un quesito inerente la composizione della commissione d’esame per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. La Commissione ha chiarito che il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione di una commissione composta da tre membri. Tale commissione esaminatrice verifica che la formazione professionale posseduta dal candidato sia idonea a prevenire e a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell’impianto. La suddetta commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, deve comprendere anche un esperto in materia di impianti di generazione di vapore, per il quale la norma non ha previsto il possesso di uno specifico titolo di studio. Pertanto per l’individuazione dell’esperto si dovrà tener conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame e, preferibilmente, lo si sceglierà nell’ambito delle amministrazioni o degli enti aventi competenza in materia di salute e sicurezza.
L’interpello n. 12/2015 risponde all’Associazione Imprese Subacquee Italiane e dall’Associazione Italiana Sommozzatori Corollari in merito all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo. La Commissione puntualizza che le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo, svolgendosi tale attività in mare e non a bordo, sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del D.Lgs. n. 271/1999, che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell’attività che tra l’altro, sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare, rientra nell’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008. La Commissione indica anche quale utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell’attività di pesca del corallo, la specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale.
All’INPS, con risposta all’interpello n. 13/2015, la Commissione spiega che qualora un “dipendente” svolga le funzioni di medico competente, tale soggetto possa essere esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Infatti le nozioni e le procedure indispensabili per conseguire le capacità che permettono ai lavoratori di operare in sicurezza sono ampiamente già in possesso del medico competente, in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.
L’istanza di interpello n. 14/2015 trasmessa al Consiglio Nazionale degli Ingegneri è relativa ad un quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici. La Commissione in risposta indica che la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia e che pertanto tale valutazione del rischio deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Inoltre la suddetta valutazione, nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può basarsi su dati disponibili quali l’analisi storiografica, le fonti bibliografiche di storia locale, le fonti conservate presso gli Archivi di Stato, le fonti del Ministero della Difesa, le Stazioni dei Carabinieri la Aerofototeca Nazionale a Roma, la vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico e le eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame. La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale. Infine la Commissione riferisce che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici, ma che il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne avrà necessità.
L’interpello n. 15/2015 si sofferma su un quesito posto dalla Regione Marche in merito all’aggiornamento del RSPP. La Commissione, richiamando gli Accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, del 5 ottobre 2006 e del 25 luglio 2012, conclude che la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14 febbraio 2008, ha comportato solamente l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di esercitare i propri compiti fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste. Pertanto il suddetto ritardo nel completamento del percorso di aggiornamento non implica l’annullamento del percorso formativo globale.
Nella risposta all’interpello n. 16/2015 viene fornito un chiarimento all’Associazione Nazionale Costruttori Edili in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008. In particolare la Commissione indica come il legislatore abbia richiesto specificatamente per i lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori addetti a tali attività. Pertanto il preposto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi dovrà partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008.

Dal CONAI nuova Guida al Contributo Ambientale 2016

Con un comunicato del 12 gennaio 2016 Conai, il Consorzio nazionale imballaggi informa che è on line l’edizione 2016 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai”. Tra le principali novità della Guida 2016 si segnalano: la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro e le procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni; la revisione delle soglie di esenzione e di periodicità annuale delle dichiarazioni del contributo; l’integrazione e l’aggiornamento del capitolo 8 “Casi particolari”; l’aggiornamento del capitolo 9 “Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo Conai”; l’integrazione delle schede tecniche relative alle capsule in acciaio.