Riduzione premi INAIL, guida al modello OT24 2016
È disponibile sul sito INAIL nella sezione “Modulistica > Gestione rapporto assicurativo > Datore di lavoro” la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l’anno 2016.
È disponibile sul sito INAIL nella sezione “Modulistica > Gestione rapporto assicurativo > Datore di lavoro” la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l’anno 2016.
Il Regolamento REACh all’art. 57 ha introdotto la categoria delle “sostanze di elevata preoccupazione”, in gergo SVHC (Substances of Very High Concern). Si tratta di sostanze che possono rispondere a diversi criteri di pericolosità per l’uomo o per l’ambiente, e che costituiscono per questo elemento di elevata preoccupazione: queste sono dapprima individuate come “candidate all’autorizzazione” attraverso proposte approfondite dagli Stati membri supportate da dossier di evidenze scientifiche, ed incluse nella candidate list aggiornata in progress sul sito dell’Agenzia Europea ECHA; quindi la loro pericolosità viene ulteriormente vagliata in relazione agli utilizzi caratteristici ed ai rischi correlati, con l’intento di definire se siano o meno da includere nell’Allegato XIV di REACh, che prevede che ogni impiego di quella data sostanza debba essere espressamente autorizzato a partire da una deadline individuata sostanza per sostanza, a prescindere da quantitativi in uso, ruoli ed utilizzi (eccetto specifiche esenzioni).
Gli obblighi previsti dal regolamento REACh (art. 7) per le sostanze incluse nella candidate list riguardano le sostanze SVHC in quanto tali o incluse in miscele o in articoli e coinvolgono, potenzialmente, tutti i soggetti nella supply chain, prevedendo in modo particolare obblighi di comunicazione a carico dei produttori ed importatori da paesi di extra-UE di articoli (compresi i prodotti di imballaggio), che sono tenuti a verificare nei prodotti immessi sul mercato la presenza di una o più SVHC in misura individuale superiore allo 0,1% e, in caso affermativo, ad effettuare (quando il quantitativo complessivo di sostanza per soggetto raggiunga o superi 1t/anno) una comunicazione ad ECHA entro 6 mesi dalla data di pubblicazione.
L’omessa notifica ad ECHA delle SVHC in articoli (art. 10 D.Lgs. n. 133/2009) è sanzionata con una ammenda da 15.000 a 90.000 €. e rende inoltre illegale l’importazione o la commercializzazione nel territorio UE degli articoli che le contengano nelle condizioni sopra individuate
Il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza del 28 ottobre 2015 ribadendo, come già largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, che il parare della Soprintendenza deve giungere perentoriamente entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso il termine la Regione e il Comune delegato in materia decide in merito alla domanda di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di parere tardivo del Soprintendente, lo stesso non sarebbe più vincolante per la decisione del Comune ma altro Ente coinvolto potrebbe comunque valutarlo.
Si ricorda che il DLgs 42/2004 che fissava il termine a 45 giorni, è stato di recente abrogato dal Dl 133/2014, convertito con legge 164/2014, che aumenta il tempo a disposizione della Soprintendenza fino a 60 giorni.
Un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Lo prevede un emendamento al Collegio Ambientale, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia 5,536 milioni di curo per il 2015 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa che nel 2016 effettueranno interventi di rimozione e bonifica dell’amianto su beni immobili legati alle attività produttive.
Il credito di imposta sarà distribuito in tre aliquote annuali di pari importo. La prima sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre verranno utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi. Dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, 2018 e 2019.
Per usufruire del credito di imposta si dovrà redigere il modello F24 online. Le altre istruzioni operative saranno divulgate in un decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La nuova legge per l’efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna ha come finalità il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso, tale norma è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia ed introduce il catasto dedicato al monitoraggio e all’analisi dei dati relativi alla pubblica illuminazione esterna.
La norma prevede che il Piano regolatore dell’Illuminazione comunale (Pric) venga sostituito dal Documento di Analisi dell’illuminazione esterna (Daie). Il Daie consentirà di conoscere lo stato di fatto degli impianti. Sulla base delle informazioni in esso contenute di potranno quindi valutare le opportunità e le modalità di efficientamento e riqualificazione degli impianti.
Oltre a questo, la norma promuove l’utilizzo di materiali e tecnologie che consentano di erogare nuovi servizi complementari all’illuminazione pubblica, come videosorveglianza, connessione Wi-Fi e gestione impianti semaforici, secondo il modello di “smart city”.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha reso noto che il 31 luglio è stato aggiornato il Contatore degli oneri, ovvero del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici.
Il costo indicativo annuo è risultato di 5,736 miliardi di euro, 14 milioni in più rispetto al 30 giugno.
Risultano mancare 64 milioni al raggiungimento dei 5,8 miliardi, stabilito dall’art. 3 del D.M. 6/7/2012 come tetto annuo, ma c’è da considerare che il nuovo decreto dovrebbe introdurre una nuova metodologia di conteggio.
Quando il decreto entrerà in vigore il costo degli impianti vincitori di aste e registri non verrà più attribuito alla data di svolgimento del registro, ma alla presunta data di entrata in esercizio, in tal modo si dovrebbe arrivare ai 5,8 miliardi in molto più tempo. Ci sono a tutt’oggi impianti che pur avendo ottenuto il diritto all’incentivazione con aste e registri non sono ancora stati realizzati. Secondo il nuovo contatore il loro costo verrà attribuito al futuro.
Il tal modo secondo i calcoli le risorse dovrebbero essere garantite fino alla fine del 2016. Tutto in linea teorica, perché il nuovo decreto non è ancora stato pubblicato. Informazioni che circolano parlano però di bozza definitiva e dell’attesa di pochi mesi per la sua pubblicazione ufficiale.
Possibili conseguenze per l’ambiente dal programma di riorganizzazione delle PA. In particolare, l’articolo 2 della legge legge 7 agosto 2015, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187), dispone l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, organismo fondamentale per la gestione delle politiche ambientali.
Il decreto dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Il Piano di zonizzazione acustica ad opera del Comune è un vero e proprio esercizio di potere pianificatorio discrezionale dell’Ente, pertanto sindacabile dal Giudice solo per illogicità manifesta o falso presupposto. Il Tar Lombardia con la sentenza 2 aprile 2015, n. 478 ha respinto le doglianze di una azienda che si era vista modificare, dalla classe VI alla più restrittiva classe V, la classificazione acustica del proprio impianto per effetto del nuovo Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune exlegge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico).
Il Ministero dello sviluppo economico con un documento di maggio 2015 ha chiarito le modalità per effettuare la diagnosi energetica cui sono obbligate le grandi imprese dal 5 dicembre 2015 ex Dlgs 102/2014. L’obbligo discende in particolare dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014 che ha recepito la “direttiva efficienza energetica” 2012/27/Ue e riguarda sia le grandi imprese (come individuate dai criteri dimensionali e di fatturato dalla disciplina Ue) sia le imprese “energivore”. Il documento precisa, tra l’altro che soggetti competenti a fare la diagnosi fino al 19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione dell’energia, auditor energetici, dopo tale data solo da soggetti certificati da organismi accreditati.
Se la diagnosi energetica è stata eseguita prima del 5 dicembre 2015 rimane “valida” se è stata conforme ai criteri minimi ex allegato 2, Dlgs 102/2014 ed è valida 4 anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive vanno presentate decorsi 4 anni dalla prima, obbligo che vale anche per le diagnosi “valide” eseguite prima (cioè una diagnosi fatta nel 2013 scadrà nel 2017).
Dal primo giugno si parte con la piena applicabilità delle nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti.
Parliamo della decisione 955/2014/Ce che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce e il regolamento (Ue) 1357/2014 che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo; inoltre, sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. Tale regolamento sostituisce l’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (che in Italia è dato dall’allegato I al “Codice ambientale”)