Legge n. 221/2015… incentivi ai servizi ecosistemici e ambientali

L’art. 70 della legge n. 221/2015 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti all’introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.
Per l’appunto, tale sistema di “pagamento dei PSEA dovrà servire a dare un valore di mercato ai “Servizi Ecosistemici e Ambientali”, individuando i servizi (come la fissazione del carbonio nelle foreste, la regimazione delle acque, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, l’utilizzo di beni demaniali per produzioni energetiche ecc.) che siano remunerativi e le relative modalità di pagamento.
I beneficiari finali degli introiti così ottenuti dovranno essere i Comuni, le Aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni.
Tra l’altro, i decreti delegati dovranno:
- prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
- coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
- introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa.

Dal CONAI nuova Guida al Contributo Ambientale 2016

Con un comunicato del 12 gennaio 2016 Conai, il Consorzio nazionale imballaggi informa che è on line l’edizione 2016 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai”. Tra le principali novità della Guida 2016 si segnalano: la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro e le procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni; la revisione delle soglie di esenzione e di periodicità annuale delle dichiarazioni del contributo; l’integrazione e l’aggiornamento del capitolo 8 “Casi particolari”; l’aggiornamento del capitolo 9 “Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo Conai”; l’integrazione delle schede tecniche relative alle capsule in acciaio.

Notifica delle recenti SVHC: entro il 15 dicembre

Il Regolamento REACh all’art. 57 ha introdotto la categoria delle “sostanze di elevata preoccupazione”, in gergo SVHC (Substances of Very High Concern). Si tratta di sostanze che possono rispondere a diversi criteri di pericolosità per l’uomo o per l’ambiente, e che costituiscono per questo elemento di elevata preoccupazione: queste sono dapprima individuate come “candidate all’autorizzazione” attraverso proposte approfondite dagli Stati membri supportate da dossier di evidenze scientifiche, ed incluse nella candidate list aggiornata in progress sul sito dell’Agenzia Europea ECHA; quindi la loro pericolosità viene ulteriormente vagliata in relazione agli utilizzi caratteristici ed ai rischi correlati, con l’intento di definire se siano o meno da includere nell’Allegato XIV di REACh, che prevede che ogni impiego di quella data sostanza debba essere espressamente autorizzato a partire da una deadline individuata sostanza per sostanza, a prescindere da quantitativi in uso, ruoli ed utilizzi (eccetto specifiche esenzioni).

Gli obblighi previsti dal regolamento REACh (art. 7) per le sostanze incluse nella candidate list riguardano le sostanze SVHC in quanto tali o incluse in miscele o in articoli e coinvolgono, potenzialmente, tutti i soggetti nella supply chain, prevedendo in modo particolare obblighi di comunicazione a carico dei produttori ed importatori da paesi di extra-UE di articoli (compresi i prodotti di imballaggio), che sono tenuti a verificare nei prodotti immessi sul mercato la presenza di una o più SVHC in misura individuale superiore allo 0,1% e, in caso affermativo, ad effettuare (quando il quantitativo complessivo di sostanza per soggetto raggiunga o superi 1t/anno) una comunicazione ad ECHA entro 6 mesi dalla data di pubblicazione.

L’omessa notifica ad ECHA delle SVHC in articoli (art. 10 D.Lgs. n. 133/2009) è sanzionata con una ammenda da 15.000 a 90.000 €. e rende inoltre illegale l’importazione o la commercializzazione nel territorio UE degli articoli che le contengano nelle condizioni sopra individuate

Autorizzazione paesaggistica, il termine per il parere della Soprintendenza è perentorio

Il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza del 28 ottobre 2015 ribadendo, come già largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, che il parare della Soprintendenza deve giungere perentoriamente entro 45 giorni  dalla richiesta. Decorso il termine la Regione e il Comune delegato in materia decide in merito alla domanda di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di parere tardivo del Soprintendente, lo stesso non sarebbe più vincolante per la decisione del Comune ma altro Ente coinvolto potrebbe comunque valutarlo.

Si ricorda che il DLgs 42/2004  che fissava il termine a 45 giorni, è stato di recente abrogato dal Dl 133/2014, convertito con legge 164/2014, che aumenta il tempo a disposizione della Soprintendenza fino a 60 giorni.

Bonifica amianto: credito di imposta al 50% per le Aziende

Un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Lo prevede un emendamento al Collegio Ambientale, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia 5,536 milioni di curo per il 2015 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa che nel 2016 effettueranno interventi di rimozione e bonifica dell’amianto su beni immobili legati alle attività produttive.

Il credito di imposta sarà distribuito in tre aliquote annuali di pari importo. La prima sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre verranno utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi. Dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, 2018 e 2019.

Per usufruire del credito di imposta si dovrà redigere il modello F24 online. Le altre istruzioni operative saranno divulgate in un decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Inquinamento luminoso, nuova legge in Lombardia

La nuova  legge per l’efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna ha come finalità il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso, tale norma è stata approvata dal  Consiglio regionale della Lombardia ed introduce il catasto dedicato al monitoraggio e all’analisi dei dati relativi alla pubblica illuminazione esterna. 

La norma prevede che il Piano regolatore dell’Illuminazione comunale (Pric) venga sostituito dal Documento di Analisi dell’illuminazione esterna (Daie). Il Daie consentirà di conoscere  lo stato di fatto degli impianti. Sulla base delle informazioni in esso contenute di potranno quindi valutare le opportunità e le modalità di efficientamento e riqualificazione degli impianti.

Oltre a questo, la norma promuove l’utilizzo di materiali e tecnologie che consentano di erogare nuovi servizi complementari all’illuminazione pubblica, come videosorveglianza, connessione Wi-Fi e gestione impianti semaforici, secondo il modello di “smart city”.

Riorganizzazione delle PA…. possibili conseguenze per l’ambiente

Possibili conseguenze per l’ambiente dal programma di riorganizzazione delle PA. In particolare, l’articolo 2 della legge legge 7 agosto 2015, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187), dispone l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, organismo fondamentale per la gestione delle politiche ambientali.

Il decreto dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Rumore, Piano zonizzazione acustica è potere discrezionale Comune

Il Piano di zonizzazione acustica ad opera del Comune è un vero e proprio esercizio di potere pianificatorio discrezionale dell’Ente, pertanto sindacabile dal Giudice solo per illogicità manifesta o falso presupposto. Il Tar Lombardia con la sentenza 2 aprile 2015, n. 478 ha respinto le doglianze di una azienda che si era vista modificare, dalla classe VI alla più restrittiva classe V, la classificazione acustica del proprio impianto per effetto del nuovo Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune exlegge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico).

Classificazione dei rifiuti dal 1° giugno nuove regole

Dal primo giugno si parte con la piena applicabilità delle nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti.

Parliamo della decisione 955/2014/Ce che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce e  il regolamento (Ue) 1357/2014 che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo; inoltre, sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. Tale regolamento sostituisce l’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (che in Italia è dato dall’allegato I al “Codice ambientale”)

Rifiuti: in arrivo decreto ministeriale per “sottoprodotti”

La notizia trapela da un comunicato stampa pubblicato il 14 aprile 2015 sul sito ufficiale del Dicastero dell’Ambiente, secondo il quale il provvedimento “rappresenta una necessità economica non indifferente per il sistema produttivo che avrà la possibilità di reimpiegare molti dei residui derivanti dalle diverse attività, trasformandoli da ef etti indesiderati della produzione, in una vera e propria risorsa, con un abbattimento degli oneri di trattamento e senza avere impatti negativi sull’ambiente”